Con la nota prot. DCPREV n. 22572 del 15 ottobre 2026 firmata dal Direttore Boscaino, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha fornito un chiarimento sulle modalità di attestazione dell’esperienza professionale richiesta per l’ammissione all’esame di qualifica previsto dal D.M. 1° settembre 2021.

In particolare, per i soggetti che possiedono i requisiti per l’esonero dal corso di formazione, l’attestazione di servizio rilasciata dall’impresa può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal candidato, senza necessità di motivare il ricorso a tale modalità.
La dichiarazione deve riportare gli elementi necessari a individuare l’attività svolta e a verificare il possesso del requisito. Deve inoltre essere sottoscritta e presentata tramite il portale, fermo restando l’obbligo di allegare il curriculum vitae.
In basso ricordiamo cosa succede se non si è presentata istanza entro il 25 settembre 2026.
E per chi non è riuscito a presentare istanza entro il 25 settembre?
La nuova disposizione transitoria non introduce una proroga generalizzata dell’attività dei manutentori. La possibilità di continuare a operare fino al 31 marzo 2027 è infatti riservata esclusivamente a coloro che abbiano presentato la regolare istanza entro i termini.
Di conseguenza, chi non ha presentato l’istanza entro tale data non rientra nel regime transitorio e non può beneficiare della proroga.
Dal 26 settembre 2026, infatti, l’attività di manutenzione dei presidi antincendio può essere svolta esclusivamente dai soggetti in possesso dell’attestato di qualificazione previsto dal Decreto Controlli oppure da coloro che rientrano nella specifica disposizione transitoria introdotta dal nuovo decreto.
La questione è quindi tutt’altro che formale: la scadenza del 25 settembre rappresenta uno spartiacque. Solo chi ha presentato l’istanza entro il termine può continuare a svolgere le attività oggetto della propria richiesta durante la fase di valutazione, fino alla conclusione della procedura e comunque non oltre il 31 marzo 2027. Chi non ha presentato l’istanza e non è già qualificato, non può avvalersi di questo periodo transitorio per continuare a operare.
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco aveva già chiarito, nelle proprie indicazioni operative, che con la conclusione del precedente regime transitorio lo svolgimento delle attività di manutenzione sarebbe stato consentito esclusivamente ai tecnici in possesso dell’attestato di qualificazione. La nuova disposizione interviene quindi per evitare che i tempi necessari alla valutazione delle istanze precedentemente presentate determinino un’interruzione dell’attività per questi soggetti, ma non riapre i termini per chi non ha presentato l’istanza entro la scadenza.
Centri d’Esame ACMI
Ricordiamo che ACMI è soggetto formatore e delega la propria attività a due Enti. Le sedi d’esame individuate sono:
- Colfert Spa a Mogliano Veneto (TV)
- Crotti Antincendio a Treviolo (BG)
- Dierre Spa a Villanova d’Asti (AT)
- Novoferm Schievano a Camposampiero (PD)
- Orizon Srl a Gatteo (FC).
