Clausole di forza maggiore, fino ad oggi poco considerate, ma inserite in tutti i contratti. Perchè in questi giorni di emergenza Corona Virus sono al centro dell’attenzione di molti?
Ce lo spiega Annalisa Callarelli, avvocato e partner dello studio legale bolognese Scla; collabora da anni con le associazioni di categoria di chiusure tecniche e serramenti.
Quando un’impresa che non riesce ad evadere un ordine perché si imbatte in un caso di forza maggiore può ritenersi scusata e non deve essere obbligata a risarcire i danni derivati dal suo inadempimento?
Le condizioni sono tre e vanno tutte rispettate:
- Deve trattarsi di un evento imprevedibile, che la parte non poteva prevedere al momento della firma del contratto
- L’evento deve essere al di fuori del controllo della parte che ne risulta colpita e che quindi risulta inevtabile nonostante ogni ragionevole sforzo
- L’evento deve effettivamente impedire o ritardare l’esecuzione della prestazione o lo svolgimento dell’attività
Vi è da fare una distinzione tra le aziende che sono state costrette a chiudere dal Governo e quelle che invece, svolgendo un’attività ritenuta necessaria, hanno continuato ad operare.
In caso di inadempimento le prime sono assolutamente e sicuramente scusabili le seconde, ad esempio quelle che si occupano di manutenzione, non sono scusate in caso di ritardi o inadempimenti in questo particolare frangente.
Occorre considerare caso per caso la situazione specifica della singola azienda e i diversi contratti con relative clausole di forza maggiore.