Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»

Il 24 settembre 2026, il Ministro degli Interni ha rilasciato in Gazzetta ufficiale (in allegato in basso) modifiche al decreto del 1° settembre 2021.
Dopo l’art. 6 è inserito il seguente:
«Art. 6 -bis (Disposizioni transitorie) . — 1. A decorrere dal 25 settembre 2026, i soggetti che entro tale data abbiano presentato regolare istanza per la valutazione dei requisiti stabiliti dal presente decreto, fino alla conclusione della valutazione e, in ogni caso, entro e non oltre il 31 marzo 2027, possono continuare a eseguire gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, sulle attrezzature e sugli altri sistemi di sicurezza antincendio rientranti nelle tipologie oggetto dell’istanza.».
In parole più semplice, a partire dal 25 settembre 2026 , i manutentori/loro datori di lavoro che hanno correttamente inviato l’istanza per la verifica dei requisiti previsti dal decreto possono continuare a eseguire gli interventi di manutenzione e controllo degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio interessati dalla propria istanza. I soci ACMI sono stati informati sulla procedura di iscrizione agli esami nel primo trimestre e sono stati forniti loro i dettagli sulle Sedi d’Esame ACMI, quale Ente Formatore.
Tale attività è valida fino alla conclusione della valutazione dei requisiti e, comunque, non oltre il 31 marzo 2027.
Bene, il problema sorge qualora la domanda non sia stata inviata.
E per chi non è riuscito a presentare istanza entro il 25 settembre?
Come detto sopra, la nuova disposizione transitoria non introduce una proroga generalizzata dell’attività dei manutentori. La possibilità di continuare a operare fino al 31 marzo 2027 è infatti riservata esclusivamente a coloro che abbiano presentato la regolare istanza entro i termini.
Di conseguenza, chi non ha presentato l’istanza entro tale data non rientra nel regime transitorio e non può beneficiare della proroga.
Dal 26 settembre 2026, infatti, l’attività di manutenzione dei presidi antincendio può essere svolta esclusivamente dai soggetti in possesso dell’attestato di qualificazione previsto dal Decreto Controlli oppure da coloro che rientrano nella specifica disposizione transitoria introdotta dal nuovo decreto.
La questione è quindi tutt’altro che formale: la scadenza del 25 settembre rappresenta uno spartiacque. Solo chi ha presentato l’istanza entro il termine può continuare a svolgere le attività oggetto della propria richiesta durante la fase di valutazione, fino alla conclusione della procedura e comunque non oltre il 31 marzo 2027. Chi non ha presentato l’istanza e non è già qualificato, non può avvalersi di questo periodo transitorio per continuare a operare.
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco aveva già chiarito, nelle proprie indicazioni operative, che con la conclusione del precedente regime transitorio lo svolgimento delle attività di manutenzione sarebbe stato consentito esclusivamente ai tecnici in possesso dell’attestato di qualificazione. La nuova disposizione interviene quindi per evitare che i tempi necessari alla valutazione delle istanze precedentemente presentate determinino un’interruzione dell’attività per questi soggetti, ma non riapre i termini per chi non ha presentato l’istanza entro la scadenza.
Centri d’Esame ACMI
Ricordiamo che ACMI è soggetto formatore e delega la propria attività a due Enti. Le sedi d’esame individuate sono:
- Colfert Spa a Mogliano Veneto (TV)
- Crotti Antincendio a Treviolo (BG)
- Dierre Spa a Villanova d’Asti (AT)
- Novoferm Schievano a Camposampiero (PD)
- Orizon Srl a Gatteo (FC).
